Cos'è l'APE

L'APE

L’APE, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario, dell’acquirente e/o del locatario circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, l’Attestato di Prestazione Energetica contiene tutti i dati che consentano ai “ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi” e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica. E proprio per consentire tale “confronto” l’attestato di prestazione energetica deve “classificare” gli edifici e cioè attribuire a ciascun edificio una determinata “classe energetica” (classe da contraddistinguere con una lettera dell’alfabeto dalla “A4” che individua gli immobili a maggior efficienza energetica alla lettera “G” che individua gli immobili di più scadente efficienza energetica). Con l’attribuzione di specifiche classi prestazionali, l’attestato di prestazione energetica funge da strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permettendo ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici.

Quando è obbligatorio l'APE

L’immobile deve essere dotato di Attestato di Prestazione Energetica nei seguenti casi:

  • Compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;
  • Locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari
  • Donazione di immobili
Nei casi menzionati sopra l’obbligo di far redigere l’APE è a carico del proprietario, a sue spese. Il proprietario ha quindi l’obbligo di fornire l’APE al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche. L’APE è altresì obbligatorio in caso di:
  • nuove costruzioni - gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile;
  • ristrutturazioni importanti – gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto;
  • demolizione e ricostruzione (come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia);
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico – tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico;
  • Contratti di gestione del clima in edifici pubblici – se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE.

LA VALIDITÀ TEMPORALE DELL’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di dieci anni, a condizione che:

  • Non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;
  • che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti.